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Dal 7 aprile 2026 il lavoro agile entra in una nuova fase: non cambia la possibilità di utilizzare lo smart working, ma cambia il modo in cui le aziende devono gestirlo sotto il profilo della salute e sicurezza. Con la Legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo, è stato inserito nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo articolo 3, comma 7-bis, che porta direttamente nel Testo Unico Sicurezza l’obbligo di informativa sui rischi del lavoro agile:

[…] 7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. […]
Cosa cambia adesso

La novità più importante è chiara: il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile e al RLS, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali. La norma richiama in modo esplicito, tra i profili da presidiare, i rischi legati all’utilizzo dei videoterminali.

In pratica, l’informativa deve coprire in modo concreto i principali rischi del lavoro da remoto: postura non corretta, affaticamento visivo, utilizzo prolungato di notebook, tablet e smartphone, sedentarietà, organizzazione dei tempi di lavoro, stress e condizioni del luogo scelto per la prestazione. Non basta quindi un documento generico: serve un’informativa aggiornata, coerente con le modalità effettive di svolgimento dello smart working in azienda. Questa impostazione è in linea anche con i modelli tecnici e interpretativi diffusi dopo l’entrata in vigore della riforma.

Il punto che rende la novità particolarmente rilevante è il regime sanzionatorio. La Legge 34/2026 modifica infatti anche l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo per la violazione dell’obbligo informativo una contravvenzione penale: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. L’adempimento diventa quindi un elemento centrale della compliance aziendale e non più un passaggio solo formale.

Per le imprese questo significa organizzarsi subito su alcuni fronti essenziali: predisporre o aggiornare l’informativa sul lavoro agile, consegnarla con modalità tracciabile al lavoratore e al RLS, conservarne evidenza documentale e coordinarla con regolamento interno, accordi individuali e DVR. La riforma non limita lo smart working, ma richiede una gestione più strutturata e più difendibile in caso di controlli o verifiche.

La stessa legge introduce anche altre misure in materia di sicurezza sul lavoro: entro 120 giorni dall’entrata in vigore, l’INAIL dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI; inoltre viene ampliata la possibilità di fare formazione sulla sicurezza anche durante la CIG e viene riconosciuto l’addestramento tramite strumenti di simulazione, purché tracciato.

Cosa devono fare ora le aziende

Chi ha lavoratori in smart working dovrebbe verificare subito se dispone di:

  • informativa aggiornata alla Legge 34/2026;
  • prova di consegna a lavoratore e RLS;
  • accordi individuali coerenti con le nuove regole;
  • coordinamento con DVR, policy IT e documentazione interna.

Dal 7 aprile 2026, quindi, il lavoro agile resta uno strumento organizzativo utile e pienamente utilizzabile, ma deve essere governato con maggiore rigore documentale e prevenzionistico.