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L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 introducendo nuove istruzioni operative sulla gestione dei certificati di infortunio sul lavoro e sulla ripresa dell’attività lavorativa.
Le novità puntano a semplificare le procedure amministrative, ridurre gli adempimenti inutili e adattare il sistema ai nuovi strumenti di trasmissione telematica e sanità digitale.

Fine prognosi: il lavoratore rientra senza “certificato definitivo”

La principale novità riguarda la conclusione della prognosi.

Secondo l’INAIL, il lavoratore può tornare regolarmente in servizio alla data indicata nell’ultimo certificato medico trasmesso all’Istituto, senza dover presentare ulteriori certificati di guarigione o documenti di “chiusura”.

In pratica:

  • l’ultimo certificato inviato all’INAIL vale come conclusione del periodo di inabilità temporanea;
  • non serve più il tradizionale certificato medico “definitivo” richiesto da molte aziende;
  • il rientro avviene automaticamente alla scadenza della prognosi indicata.

L’INAIL chiarisce infatti che, se non vengono emessi ulteriori certificati di continuazione, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di assenza per infortunio.

Rientro anticipato: serve un nuovo certificato medico

Diverso il caso del lavoratore che desidera rientrare prima della scadenza prevista.

La circolare stabilisce che il rientro anticipato è possibile solo se viene emesso un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone la fine.

La semplificazione introdotta dall’INAIL riguarda anche chi può rilasciare questo documento:

  • il certificato può essere emesso da qualsiasi medico;
  • non è necessario rivolgersi esclusivamente al medico INAIL;
  • la rettifica deve essere trasmessa telematicamente.

Senza questo aggiornamento medico, l’azienda non può riammettere il lavoratore prima della data originariamente prevista.

Digitalizzazione e telemedicina

Le nuove istruzioni si inseriscono in un più ampio processo di digitalizzazione delle procedure medico-legali INAIL.
La circolare richiama infatti:

  • l’estensione della trasmissione telematica dei certificati;
  • l’utilizzo di sistemi di sanità digitale;
  • la possibilità di effettuare alcuni accertamenti medico-legali anche tramite telemedicina.

Dal 13 maggio 2026 è entrata inoltre in funzione una versione semplificata del servizio telematico INAIL per la compilazione dei certificati di infortunio, con meno campi obbligatori e procedure più snelle per medici e strutture sanitarie.

Attenzione al ruolo del medico competente

La semplificazione burocratica non elimina gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza.

Nei casi previsti dalla normativa, soprattutto dopo assenze prolungate o in presenza di mansioni a rischio, l’azienda potrà comunque attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Cosa devono fare le aziende

Per le imprese cambia concretamente la gestione del rientro:

▶️ Alla scadenza della prognosi

  • il lavoratore può rientrare direttamente;
  • non va richiesto un ulteriore certificato di guarigione;
  • resta necessario verificare eventuali obblighi di visita medica prevista dal D.Lgs. 81/08.

▶️ In caso di rientro anticipato

  • serve un nuovo certificato medico di modifica prognosi;
  • il documento può essere rilasciato da qualunque medico;
  • senza rettifica il rientro non è regolare.
Un cambiamento che punta alla semplificazione

La Circolare INAIL 17/2026 rappresenta un passo importante verso una gestione più moderna degli infortuni sul lavoro.
L’obiettivo è ridurre burocrazia e tempi amministrativi, mantenendo però il controllo sanitario nei casi in cui la sicurezza del lavoratore richieda ulteriori verifiche.

Per aziende, HR, consulenti e RSPP sarà fondamentale aggiornare procedure interne e prassi documentali per evitare richieste non più previste dalla normativa INAIL.