Con l’arrivo della stagione estiva, la Regione Emilia-Romagna adotta nuove misure per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature.
Il Presidente della Regione ha firmato ieri 3 giugno 2026 l’ordinanza che disciplina le attività lavorative svolte all’aperto nei periodi di maggiore esposizione al calore, con validità fino al 15 settembre 2026.
L’ordinanza prevede il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui le mappe previsionali del progetto Worklimate segnalano un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale.
Il provvedimento riguarda:
🔹 il settore agricolo e florovivaistico;
🔹 i cantieri edili e le attività affini;
🔹 i piazzali della logistica destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti;
🔹 le attività estrattive nelle cave;
🔹 i rider addetti alla consegna merci mediante biciclette o mezzi a pedalata assistita.
Tra le novità introdotte per il 2026 vi è inoltre la possibilità di anticipare o posticipare di un’ora le attività dei cantieri edili all’aperto, in deroga ai limiti normalmente previsti dai regolamenti comunali in materia di rumore, al fine di consentire una migliore organizzazione del lavoro nelle fasce orarie meno critiche.
L’ordinanza richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una corretta gestione del rischio da calore attraverso adeguate misure organizzative e di prevenzione, tra cui:
✅ verifica quotidiana delle previsioni Worklimate;
✅ pianificazione degli orari di lavoro;
✅ organizzazione delle pause di recupero;
✅ disponibilità di acqua e corretta idratazione;
✅ predisposizione di aree ombreggiate o protette;
✅ informazione e formazione dei lavoratori;
✅ aggiornamento di DVR, POS e procedure aziendali coerentemente con le attività svolte e con le disposizioni previste dall’ordinanza regionale.
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
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