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Dal 12 agosto 2026 è diventato applicabile il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR, che introduce un nuovo quadro europeo direttamente applicabile alle imprese.

Il Regolamento interessa praticamente tutte le organizzazioni che producono, importano, distribuiscono o utilizzano imballaggi e prodotti imballati nell’Unione europea.

📅 PPWR: cosa cambia dal 12 agosto 2026

Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ma la sua data generale di applicazione è il 12 agosto 2026.

Da questa data il PPWR diventa quindi il principale riferimento europeo per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e ai relativi rifiuti, sia che derivino dall’industria, dalla distribuzione, dagli uffici, dai servizi o dai nuclei domestici.

Attenzione però: non tutti gli obblighi PPWR iniziano il 12 agosto 2026.

Il Regolamento prevede infatti un calendario progressivo, con requisiti che entreranno pienamente in applicazione negli anni successivi, tra cui quelli relativi a etichettatura armonizzata, contenuto riciclato, riciclabilità, riduzione degli imballaggi, riutilizzo e altri specifici obblighi.

A pochi giorni dall’avvio dell’applicazione, la Commissione europea ha inoltre pubblicato, il 3 agosto 2026, la seconda edizione delle proprie FAQ sul PPWR, fornendo importanti chiarimenti interpretativi su responsabilità degli operatori, imballaggi già presenti a magazzino, documentazione, tracciabilità e controlli.

💬 Le nuove FAQ della Commissione europea

La seconda edizione delle FAQ della Commissione rappresenta un aggiornamento particolarmente importante per le imprese.

Il documento chiarisce numerosi dubbi sorti durante la preparazione all’applicazione del Regolamento e approfondisce, tra gli altri, i seguenti temi:

  • definizione di imballaggio;
  • distinzione tra imballaggio di vendita, multiplo e da trasporto;
  • individuazione del fabbricante;
  • individuazione del produttore ai fini EPR;
  • responsabilità in presenza di marchi propri o private label;
  • obblighi dell’importatore;
  • documentazione tecnica;
  • dichiarazione UE di conformità;
  • identificazione e tracciabilità degli imballaggi;
  • gestione delle scorte già prodotte;
  • applicazione iniziale dei controlli dal 12 agosto 2026.
🏭 Chi è il “fabbricante” dell’imballaggio?

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda l’individuazione del fabbricante.

Nel PPWR non coincide necessariamente con l’impresa che materialmente realizza l’imballaggio.

Quando un’azienda fa produrre un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, può assumere il ruolo di fabbricante ai sensi del Regolamento.

Questo può avvenire anche quando viene scelto un imballaggio standard e l’impresa committente non richiede specifiche modifiche al processo produttivo.

La questione è particolarmente rilevante per:

  • private label;
  • prodotti a marchio del distributore;
  • aziende che affidano a terzi la produzione;
  • operatori che acquistano imballaggi personalizzati;
  • imprese che commercializzano prodotti con il proprio marchio.

Individuare correttamente il ruolo ricoperto nella filiera è fondamentale perché da tale qualificazione derivano specifici obblighi PPWR.

🔄 Fabbricante e produttore EPR non sono la stessa cosa

Un altro punto che le imprese devono tenere presente è la distinzione tra fabbricante dell’imballaggio e produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore – EPR.

I due ruoli possono coincidere, ma non necessariamente.

La corretta attribuzione deve quindi essere valutata sulla base della struttura della filiera, del soggetto che immette l’imballaggio sul mercato e del Paese nel quale l’imballaggio viene messo a disposizione.

Per le imprese che operano in più Stati membri è quindi particolarmente importante effettuare una mappatura dei ruoli e degli obblighi EPR Paese per Paese.

📄 Documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità

Il PPWR introduce una vera e propria logica di conformità del prodotto applicata agli imballaggi.

Il fabbricante deve garantire il rispetto dei requisiti applicabili e predisporre la documentazione prevista dal Regolamento.

Tra gli elementi centrali rientrano:

  • documentazione tecnica dell’imballaggio;
  • procedura di valutazione della conformità;
  • dichiarazione UE di conformità;
  • identificazione dell’imballaggio;
  • informazioni relative al fabbricante;
  • conservazione delle evidenze necessarie a dimostrare la conformità.

Questo significa che la gestione degli imballaggi non potrà più essere affidata esclusivamente agli uffici acquisti o marketing: sarà necessario coinvolgere anche qualità, ambiente, compliance, progettazione e supply chain.

📦 Cosa succede agli imballaggi già presenti a magazzino?

Le nuove FAQ affrontano uno dei dubbi più frequenti delle aziende: cosa fare con gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026?

La Commissione chiarisce che gli imballaggi già prodotti e presenti a magazzino prima della data di applicazione non devono essere necessariamente distrutti, rifabbricati o fisicamente rietichettati soltanto perché non sono ancora stati immessi sul mercato al 12 agosto.

Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono inoltre continuare a circolare.

Si tratta di un chiarimento importante perché evita che l’avvio del PPWR determini automaticamente la necessità di eliminare intere scorte di packaging.

Resta comunque necessario verificare caso per caso gli obblighi applicabili e conservare adeguate evidenze sulla data di produzione e di immissione sul mercato.

🔎 Identificazione e informazioni del fabbricante

Il PPWR prevede obblighi di tracciabilità degli imballaggi.

Il fabbricante deve assicurare che l’imballaggio possa essere identificato attraverso un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento equivalente.

Devono inoltre essere disponibili le informazioni identificative del fabbricante.

Le FAQ chiariscono che, in determinate situazioni, le informazioni richieste possono essere fornite anche attraverso un documento di accompagnamento, evitando necessariamente modifiche fisiche immediate su alcune tipologie di imballaggi già prodotti.

Per le aziende diventa quindi importante verificare che ogni famiglia di imballaggi sia collegabile in modo affidabile alla relativa documentazione tecnica.

🍽️ Attenzione agli imballaggi destinati al contatto alimentare

Il PPWR introduce inoltre importanti restrizioni relative alla presenza di determinate sostanze negli imballaggi.

Particolare attenzione deve essere riservata agli imballaggi destinati al contatto con alimenti, per i quali il Regolamento disciplina anche la presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).

Le imprese del settore alimentare dovrebbero quindi acquisire dai propri fornitori informazioni e dichiarazioni adeguate sulla composizione dei materiali utilizzati.

🏷️ Etichettatura: non cambia tutto dal 12 agosto

Uno degli errori più frequenti è ritenere che dal 12 agosto 2026 debba già comparire su tutti gli imballaggi la nuova etichettatura europea PPWR.

Non è così.

L’obbligo relativo all’etichetta armonizzata europea sui materiali di composizione è previsto, in generale, dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se tale data è successiva.

Le aziende devono quindi distinguere attentamente:

  • obblighi già applicabili dal 12 agosto 2026;
  • obblighi soggetti a periodi transitori;
  • requisiti che decorreranno dal 2028;
  • requisiti previsti dal 2030 e dagli anni successivi.
📐 Minimizzazione degli imballaggi

Un altro tema centrale del PPWR riguarda la riduzione del peso e del volume degli imballaggi.

L’obiettivo europeo è contrastare il sovraimballaggio e favorire imballaggi progettati con la quantità minima di materiale necessaria per garantirne funzionalità, sicurezza e protezione del prodotto.

Anche in questo caso, tuttavia, è importante leggere correttamente il calendario previsto dal Regolamento e non confondere la data generale di applicazione del PPWR con l’entrata in vigore di tutti i singoli requisiti tecnici.

Le nuove FAQ della Commissione forniscono specifici chiarimenti anche sulle tempistiche relative a tali disposizioni.

⚙️ Come saranno effettuati i controlli?

La nuova edizione delle FAQ contiene anche un importante chiarimento sul periodo iniziale di applicazione.

La Commissione evidenzia che l’attività di controllo dopo il 12 agosto 2026 dovrebbe essere gestita in modo tale da non provocare interruzioni ingiustificate dei flussi commerciali, delle catene di approvvigionamento o dell’accesso dei consumatori ai prodotti.

In caso di non conformità, il sistema previsto dal PPWR contempla innanzitutto la richiesta all’operatore economico di porre fine alla non conformità e adottare le necessarie azioni correttive.

Questo non significa però che esista un periodo di esenzione dagli obblighi.

Il PPWR è applicabile e le aziende devono poter dimostrare di aver avviato un percorso concreto di conformità.

✅ Cosa devono fare ora le aziende?

Dal punto di vista operativo, le organizzazioni dovrebbero avviare o completare una vera e propria PPWR Gap Analysis.

In particolare è opportuno:

  1. effettuare il censimento degli imballaggi utilizzati e commercializzati;
  2. classificare ogni imballaggio come imballaggio di vendita, multiplo o da trasporto;
  3. individuare per ogni flusso il fabbricante PPWR;
  4. individuare il soggetto responsabile ai fini EPR;
  5. verificare le situazioni private label e conto terzi;
  6. raccogliere dai fornitori specifiche tecniche e dichiarazioni sui materiali;
  7. predisporre o aggiornare la documentazione tecnica;
  8. organizzare la gestione delle dichiarazioni UE di conformità;
  9. definire un sistema di identificazione e tracciabilità degli imballaggi;
  10. verificare gli imballaggi alimentari rispetto ai requisiti sulle sostanze;
  11. separare e documentare le scorte prodotte prima del 12 agosto 2026;
  12. predisporre un piano di adeguamento per gli obblighi che entreranno in applicazione nel 2028, 2030 e negli anni successivi.
🚀 Il PPWR è ormai operativo: serve un piano aziendale

Il 12 agosto 2026 non rappresenta il punto di arrivo, ma l’inizio della fase operativa del nuovo sistema europeo sugli imballaggi.

Il PPWR introduce un cambiamento profondo: l’imballaggio viene sempre più trattato come un prodotto del quale occorre poter dimostrare conformità, caratteristiche tecniche, tracciabilità e responsabilità lungo la filiera.

La conformità PPWR richiede il coinvolgimento coordinato di acquisti, qualità, ambiente, progettazione, produzione, commerciale, marketing e supply chain.

Il primo passo è capire esattamente quali imballaggi utilizza l’azienda, quale ruolo ricopre per ciascuno di essi e quali obblighi sono già applicabili oggi.

NOTA IMPORTANTE

Il MASE ha pubblicato il percorso di autovalutazione PPWR per individuare ruolo, qualifica e obblighi delle imprese nella filiera degli imballaggi.

https://www.mase.gov.it/portale/autovalutazione-della-qualifica-soggettiva-ppwr

Si tratta di  uno strumento operativo predisposto dalla Divisione III della Direzione generale Economia circolare e bonifiche (ECB) per supportare le imprese nell’individuazione del proprio ruolo nella filiera degli imballaggi e dei conseguenti adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). L’autovalutazione è costruita come un percorso guidato articolato su tre livelli, attraverso i quali l’impresa può individuare il proprio ruolo, le caratteristiche dell’imballaggio e gli obblighi applicabili.

Limiti dello strumento e fonti interpretative

Il MASE precisa infine che si tratta di uno strumento generale di autovalutazione e che i casi complessi richiedono una specifica verifica tecnica e giuridica.

Le fonti richiamate comprendono, oltre al Regolamento (UE) 2025/40, la Guidance interpretativa della Commissione C/2026/3084 e le FAQ della Commissione aggiornate al 3 agosto 2026, fermo restando che le fonti interpretative non modificano il testo del Regolamento.