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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, con particolare riferimento all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e ai profili di responsabilità civile e penale.

Il provvedimento è in vigore dal 30 settembre 2026.

Nuovo reato per i sistemi di IA ad alto rischio

Una delle principali novità è l’introduzione nel Codice penale del nuovo art. 437-bis, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”.

La disposizione riguarda, in particolare, l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato dei sistemi di IA ad alto rischio, nonché l’omessa adozione delle misure di sorveglianza umana, quando da tali condotte derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale.

La norma interviene inoltre sull’alterazione illecita dei sistemi di IA ad alto rischio e contempla specificamente anche la posizione dell’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana.

Intelligenza artificiale e D.Lgs. 231/2001

Particolarmente rilevante per le imprese è l’introduzione del nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, dedicato ai “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.

Entrano nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti il nuovo reato previsto dall’art. 437-bis c.p. e il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, previsto dall’art. 612-quater c.p.

Per il reato di cui all’art. 437-bis è prevista per l’ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote; per quello di cui all’art. 612-quater, da 200 a 700 quote. Sono inoltre previste specifiche sanzioni interdittive.

Risarcimento dei danni causati dall’intelligenza artificiale

Il decreto introduce anche specifici strumenti processuali per le azioni di risarcimento relative a danni contrattuali o extracontrattuali derivanti dall’utilizzo di sistemi di IA.

Tra gli aspetti più significativi figurano la possibilità per il giudice di ordinare l’esibizione di elementi relativi al funzionamento del sistema – compresi registri, documentazione sul sistema di gestione dei rischi, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana – e la presunzione del nesso di causalità, salvo prova contraria, quando il danno derivi dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act.

Un ulteriore elemento di rilievo è che la semplice conformità del sistema agli obblighi previsti dal Regolamento europeo, anche quando certificata, non esclude di per sé la responsabilità del soggetto convenuto. È inoltre prevista, a determinate condizioni, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice che copre la responsabilità civile del soggetto ritenuto responsabile.

Cosa devono valutare le imprese

L’entrata in vigore del D.Lgs. 160/2026 rende opportuno integrare la gestione dell’intelligenza artificiale all’interno dei sistemi aziendali di compliance, risk management e responsabilità 231.

Le organizzazioni dovrebbero quindi verificare quali sistemi di IA siano utilizzati nei propri processi e se alcuni rientrino nella categoria dei sistemi ad alto rischio; definire responsabilità e modalità di sorveglianza umana; verificare misure di sicurezza, tracciabilità e conservazione della documentazione; valutare l’impatto dei nuovi reati-presupposto sul risk assessment e sul Modello 231; riesaminare procedure interne, flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e, ove rilevante, le coperture assicurative.

Il nuovo decreto conferma quindi che la governance dell’intelligenza artificiale non riguarda più soltanto gli aspetti tecnologici e di protezione dei dati, ma entra direttamente nell’ambito della responsabilità penale, civile e amministrativa degli enti.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 – GU Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026, con entrata in vigore dal 30 settembre 2026