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Dal 15 ottobre 2026 entrerà in vigore la nuova categoria 2-quater dell’Albo nazionale gestori ambientali, istituita con la Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026.

La nuova sottocategoria consente a determinati liberi professionisti di raccogliere e trasportare autonomamente i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle proprie attività manutentive.

La successiva Deliberazione n. 5 del 22 luglio 2026 ha approvato i modelli ufficiali che le Sezioni regionali e provinciali utilizzeranno per il rilascio o il diniego dell’iscrizione.

A chi si applica la categoria 2-quater

La nuova iscrizione è riservata ai liberi professionisti iscritti a un albo professionale che:

  • svolgono attività manutentive espressamente previste dall’ordinamento della propria professione;
  • producono, durante tali attività, rifiuti non pericolosi;
  • devono raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti da loro stessi prodotti.

L’iscrizione non riguarda quindi qualsiasi attività svolta dal professionista, ma soltanto le attività manutentive riconosciute dal relativo ordinamento professionale.

Quali rifiuti possono essere trasportati

La categoria 2-quater consente esclusivamente il trasporto di:

  • rifiuti non pericolosi;
  • prodotti direttamente dal libero professionista;
  • derivanti dall’attività manutentiva dichiarata in fase di iscrizione;
  • identificati mediante gli specifici codici EER inseriti nel provvedimento.

Non è consentito trasportare:

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti prodotti da clienti, imprese o altri soggetti, quando il professionista non ne sia il produttore nell’ambito della propria attività;
  • rifiuti estranei alle attività manutentive dichiarate;
  • codici EER non compresi nel provvedimento di iscrizione.

La Deliberazione precisa espressamente che l’iscrizione nella categoria 2-quater non abilita al trasporto di rifiuti pericolosi.

Requisiti per l’iscrizione

Il libero professionista deve essere iscritto a un albo il cui ordinamento contempli attività manutentive connesse all’esercizio della professione.

Deve inoltre:

  • possedere i requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e) e i) del D.M. 120/2014;
  • disporre di uno o più veicoli utilizzabili per il trasporto;
  • rispettare la disciplina vigente in materia di autotrasporto;
  • mantenere attiva e non sospesa l’iscrizione al proprio albo professionale.

La semplice appartenenza a un ordine o collegio professionale non è pertanto sufficiente: occorre dimostrare che l’attività di manutenzione svolta rientri effettivamente tra quelle previste dall’ordinamento della professione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente per il territorio nel quale il professionista risiede al momento della richiesta.

Nell’istanza devono essere attestati:

  • i dati anagrafici del professionista;
  • l’iscrizione attiva all’albo professionale;
  • l’attività manutentiva esercitata;
  • le tipologie e i codici EER dei rifiuti non pericolosi da trasportare;
  • gli estremi identificativi dei veicoli;
  • l’idoneità dei mezzi al trasporto;
  • la conformità dei veicoli alla disciplina sull’autotrasporto di cose.

La Sezione competente verifica la presenza di tutti i presupposti e dei requisiti necessari prima di accogliere la domanda.

Documentazione e costi

Alla domanda devono essere allegate le carte di circolazione dei veicoli.

Quando il mezzo non è di proprietà del professionista, deve essere prodotto anche un titolo idoneo a dimostrarne la disponibilità secondo la normativa in materia di autotrasporto.

Sono inoltre previsti:

  • un contributo annuale di 50 euro;
  • i diritti di segreteria applicabili alla pratica.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Contenuto del provvedimento di iscrizione

Il modello approvato con la Deliberazione n. 5 prevede che il provvedimento riporti:

  • i dati identificativi del professionista;
  • l’ordine o il collegio di appartenenza;
  • la data iniziale e finale di validità;
  • l’attività manutentiva autorizzata;
  • i codici EER e le descrizioni dei rifiuti trasportabili;
  • marca, tipologia e targa dei veicoli autorizzati.

Il provvedimento sarà acquisibile dall’area riservata del portale dell’Albo, consultabile in formato digitale ed eventualmente esibibile anche su supporto cartaceo.

Obblighi durante il trasporto

L’iscrizione non esaurisce gli obblighi del professionista. Il trasporto deve essere svolto nel rispetto della normativa ambientale, delle regole sulla tracciabilità e delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

In particolare, il professionista deve garantire che:

  • i veicoli siano tecnicamente idonei e sottoposti a manutenzione;
  • durante il trasporto non si verifichino dispersioni, sgocciolamenti o fuoriuscite;
  • i rifiuti siano protetti dagli agenti atmosferici;
  • i veicoli e i contenitori siano sottoposti a pulizia periodica;
  • i recipienti siano adeguati alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  • il destinatario sia autorizzato a ricevere gli specifici rifiuti trasportati.

Qualora l’impianto destinatario non accetti il carico, il produttore deve individuare un altro impianto idoneo oppure riportare i rifiuti nel luogo di produzione.

I contenitori devono inoltre disporre di chiusure adeguate, sistemi sicuri per il riempimento e lo svuotamento e mezzi di presa che consentano una corretta movimentazione.

In caso di dispersione accidentale, anche i materiali impiegati per raccogliere o assorbire il rifiuto devono essere gestiti con modalità coerenti con quelle previste per il rifiuto stesso.

Cosa devono verificare i professionisti interessati

In vista dell’entrata in vigore, è opportuno effettuare una verifica preliminare su quattro aspetti.

Ordinamento professionale Occorre accertare che l’attività manutentiva esercitata sia espressamente prevista dalle regole della propria professione

Classificazione dei rifiuti

Devono essere individuati correttamente i rifiuti prodotti e i relativi codici EER, verificando che si tratti esclusivamente di rifiuti non pericolosi

Disponibilità dei veicoli Devono essere controllati il titolo di disponibilità, la carta di circolazione e l’idoneità tecnica dei mezzi
Organizzazione del trasporto

È necessario definire modalità di contenimento, tracciabilità e conferimento presso impianti autorizzati

Quando entra in vigore

Le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026 entreranno in vigore il 15 ottobre 2026. Da tale data saranno applicabili sia i criteri per l’iscrizione sia i modelli ufficiali di accoglimento e diniego della domanda.

Perché la novità è importante

La categoria 2-quater introduce una disciplina specifica per i professionisti che, nello svolgimento di attività manutentive, hanno la necessità di trasferire i propri rifiuti non pericolosi verso una sede o un impianto autorizzato.

L’iscrizione offre uno strumento dedicato, ma richiede una corretta verifica preventiva dell’attività professionale, dei rifiuti prodotti e dei veicoli utilizzati. Un’errata individuazione del codice EER o il trasporto di rifiuti non compresi nell’iscrizione può esporre il professionista a contestazioni e sanzioni.

Cres.co supporta i professionisti nella verifica dei requisiti, nella classificazione dei rifiuti, nell’individuazione dei codici EER e nella predisposizione della pratica di iscrizione alla categoria 2-quater dell’Albo nazionale gestori ambientali.

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