Skip to main content

Con la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico requisiti, verifiche e modalità operative per il ruolo di Responsabile Tecnico, accorpando e sostituendo le precedenti deliberazioni sul tema.

La nuova disciplina è entrata in vigore dal 2 gennaio 2026 e riguarda tutte le imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo per le attività di trasporto rifiuti, intermediazione e commercio, bonifiche di siti e bonifiche di beni contenenti amianto.

🔎 Requisiti del Responsabile Tecnico

I requisiti minimi sono ora definiti in modo chiaro per ciascuna categoria e classe di iscrizione (categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10) e si basano su:

  • titolo di studio (diploma o laurea, a seconda della classe);
  • esperienza professionale documentata nel settore;
  • verifica di idoneità (iniziale e di aggiornamento quinquennale).

Per l’esperienza è riconosciuta anche l’attività svolta in affiancamento al Responsabile Tecnico, previa comunicazione formale alla Sezione regionale dell’Albo.

🧪 Verifiche di idoneità: cosa cambia

La verifica di idoneità:

  • ha validità quinquennale;
  • è composta da modulo generale + almeno un modulo specialistico;
  • può essere svolta in modalità cartacea o digitale;
  • prevede punteggi minimi differenziati tra verifica iniziale e aggiornamento.

È possibile sostenere fino a tre moduli nella stessa sessione d’esame.

👤 Dispensa per il legale rappresentante

Viene recepita la modifica all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006:

  • il legale rappresentante può assumere il ruolo di Responsabile Tecnico senza sostenere le verifiche di idoneità,
  • solo per la propria impresa e
  • solo se ha ricoperto il ruolo da almeno 3 anni consecutivi nello specifico settore di attività.

⚠️ Attenzione: la dispensa non esonera dal possesso dei requisiti di titolo di studio ed esperienza.

⏱️ Aggiornamenti e scadenze
  • Il Responsabile Tecnico ha 12 mesi di tempo dopo la scadenza del quinquennio per superare la verifica di aggiornamento.
  • In caso di mancato superamento, sarà necessario ripetere la verifica iniziale.
  • La cessazione del legale rappresentante comporta automaticamente la perdita della dispensa.
📌 Abrogazioni e regime transitorio

Con l’entrata in vigore della nuova deliberazione sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia (dal 2017 al 2025).
Le domande già presentate prima del 2 gennaio 2026 continueranno invece a essere valutate secondo le regole previgenti.

Imprese e professionisti sono chiamati a verificare tempestivamente la propria posizione, soprattutto in vista di rinnovi, nuove iscrizioni o cambi di Responsabile Tecnico.

Seguici per aggiornamenti operativi, checklist di conformità e supporto alla gestione degli adempimenti ambientali!