Skip to main content

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che aggiorna in modo significativo il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 dedicato alla protezione dai rischi derivanti dall’esposizione ad amianto.

🔎 Obiettivo del decreto

Il provvedimento rafforza il sistema di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, intervenendo in modo puntuale su:

  • ambito di applicazione;
  • individuazione preventiva dell’amianto;
  • valutazione del rischio;
  • notifiche e tracciabilità;
  • limiti e monitoraggi di esposizione;
  • formazione e sorveglianza sanitaria;
  • gestione dei lavori in confinamento.
🔹 Ambito di applicazione ampliato

Le regole sulla protezione dal rischio amianto si applicano ora in modo esplicito, oltre che alle attività già previste (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e bonifica), anche a lavorazioni meno “evidenti” quando esiste un rischio di esposizione, tra cui:

  • attività estrattive o di scavo in “pietre verdi”;
  • interventi di lotta antincendio;
  • gestione delle emergenze in caso di eventi naturali estremi.
🔹 Aggiornata la classificazione dell’amianto

Il decreto aggiorna il richiamo normativo alla classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in coerenza con il Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008).

🔹 Verifica pre-lavori obbligatoria (art. 248)

La novità operativa più rilevante riguarda il rafforzamento dell’individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto.

Prima dell’avvio dei lavori, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per verificare la possibile presenza di amianto.
Per edifici realizzati prima della Legge 257/1992, la ricerca delle informazioni deve avvenire:

  1. presso i proprietari;
  2. presso altri datori di lavoro coinvolti;
  3. consultando registri e archivi pertinenti.

In assenza di informazioni attendibili, è obbligatorio un esame eseguito da operatore qualificato.
Le informazioni raccolte devono essere messe a disposizione, su richiesta, degli altri datori di lavoro presenti in cantiere, esclusivamente per consentire l’adempimento degli obblighi di legge.

🔹 Valutazione del rischio

Per ogni attività che possa comportare esposizione a polveri di amianto, la valutazione del rischio deve:

  • definire natura e grado dell’esposizione;
  • stabilire la priorità della rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica, quando tecnicamente possibile.
🔹 Notifica all’organo di vigilanza (art. 250)

La notifica deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori (anche in modalità telematica) e deve contenere, tra l’altro:

  • luogo e tipologia delle attività;
  • processi utilizzati;
  • tipo e quantità di amianto;
  • numero ed elenco nominativo dei lavoratori coinvolti, con data dell’ultima visita medica;
  • durata dei lavori;
  • misure adottate per limitare l’esposizione, compreso l’elenco dei DPI.

È confermato l’obbligo di conservare per 40 anni la documentazione relativa a:

  • elenco dei lavoratori;
  • attestati di formazione;
  • data dell’ultima visita medica periodica.
🔹 Monitoraggio dell’esposizione (art. 253)

L’esposizione ad amianto deve essere misurata periodicamente e a intervalli regolari durante le lavorazioni, tramite:

  • campionamento personale sul lavoratore;
  • eventuale campionamento ambientale, con indicazione della strumentazione utilizzata.

I risultati devono essere riportati nel DVR.

Le metodologie di misura sono:

  • fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), metodo OMS 1997 o equivalente;
  • dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica (o metodo equivalente), con conteggio anche delle fibre < 0,2 μm.
    Un successivo decreto Salute/Lavoro definirà i criteri tecnici di campionamento e conteggio.

Il valore limite di esposizione è fissato a 0,01 fibre/cm³ come media su 8 ore.

In caso di superamento del limite o di rinvenimento imprevisto di materiali contenenti amianto:

  • i lavori devono cessare immediatamente;
  • la ripresa è consentita solo dopo l’adozione di misure di protezione adeguate.
🔹 Altre disposizioni rilevanti

Il decreto introduce o rafforza anche le seguenti misure:

  • Confinamento: nei lavori in confinamento l’area deve essere a tenuta d’aria e ventilata con estrazione meccanica.
  • Verifica prima della ripresa delle attività: l’assenza di rischi può essere supportata da misurazioni ambientali nei luoghi confinati.
  • Formazione: maggiore attenzione a DPI (scelta, limiti e uso corretto, in particolare dei respiratori); formazione adattata a mansioni e metodi di lavoro; per demolizione e rimozione, focus su tecnologie e macchine per ridurre la dispersione delle fibre.
  • Sorveglianza sanitaria: visita preventiva prima dell’adibizione, visite periodiche almeno ogni 3 anni (salvo diversa indicazione del medico competente), verifica dell’idoneità all’uso dei respiratori e visita anche alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Registro degli esposti: invio della copia anche a INAIL, con aggiornamento dei riferimenti storici.
  • Patologie correlate: collegamento all’Allegato XLIII-ter, con elenco delle patologie amianto-correlate (asbestosi, mesotelioma, tumori e malattie pleuriche non maligne).
  • Sanzioni: riallineate alle nuove formulazioni degli articoli modificati.

Il nostro team di tecnici è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Contattateci qui!