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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , ha chiarito in merito all’esatto ambito di applicazione della previsione relativa alla visita medica del lavoratore, precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di un periodo di assenza superiore a 60 gg. continuativi che: “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria  debbono essere sottoposti alla visita medica al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

Si ricorda che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le persone che svolgono attività per le quali nel Documento di Valutazione del Rischio dell’Azienda vengono indicati dei rischi professionali che necessitano di controllo (ad es. per rischi di lavoro – correlati o per tipologia di mansione svolta).

Tra i rischi da considerare:

  • MMC: la movimentazione manuale di carichi pesanti – spostamento o sollevamento;
  • VDT: lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor;
  • lavoratori sottoposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche;
  • presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo;
  • rischio radiazioni;
  • rischio da campo elettromagnetico;
  • lavoro in alta quota o su impianti ad alta tensione;
  • lavoratori a contatto con agenti chimici, sostanze cancerogene o mutagene;
  • rischi derivati da agenti biologici.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024.