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Il decreto legislativo è stato predisposto al fine di definire la persona anziana, promuoverne la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento; a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Il provvedimento è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 5 (Inclusione e coesione) – Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), del PNRR, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti.

Sullo schema di decreto legislativo non è stata raggiunta l’intesa da parte della Conferenza unificata nella seduta del 29 febbraio 2024, poiché le regioni Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Toscana hanno ritenuto non sussistenti i relativi presupposti non solo per la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive e strutturali, ma anche per l’impianto complessivo del provvedimento.

L’articolo 5 prevede misure per la promozione della salute delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro, al fine di consentire un invecchiamento sano e attivo dei lavoratori.

La norma prevede, al comma 1, che nei luoghi di lavoro il datore di lavoro garantisca la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo del lavoratore attraverso l’adempimento degli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che già prende in considerazione gli aspetti relativi all’età e alla condizione di vulnerabilità del lavoratore anziano.

Al comma 2 la disposizione prevede, altresì, che il datore di lavoro adotti iniziative utili a favorire lo svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori anziani, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di settore.

Se presso la vostra azienda sono presenti persone oltre 65 anni di età risulta necessario identificare e  valutare i rischi alla luce del presente d.lgs.

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ESTRATTO DLGS 29/24_ART.5

Misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.