Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce una novità di forte impatto culturale e operativo nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro: la prevenzione delle molestie e delle violenze entra a pieno titolo tra le misure generali di tutela.
L’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 159/2025 modifica l’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, inserendo la nuova lettera z-bis):
«la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori (…) nei luoghi di lavoro».
📌 Cosa cambia nella normativa
L’articolo 15 è uno dei pilastri del Testo Unico, perché elenca le misure generali di tutela su cui si fonda l’intero sistema prevenzionistico: valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione, formazione, organizzazione del lavoro.
Con l’introduzione della lettera z-bis, il legislatore equipara esplicitamente il rischio di molestie e violenze agli altri rischi professionali tradizionali (chimici, fisici, ergonomici, organizzativi).
⚠️ Cosa significa per le aziende
L’effetto pratico della norma è chiaro e immediato:
✅ obbligo di valutare il rischio di violenze e molestie sul lavoro
✅ obbligo di integrare tale valutazione nel DVR
✅ obbligo di programmare misure di prevenzione specifiche
Non si tratta più di una buona prassi o di un tema solo “etico” o HR, ma di un obbligo giuridico di sicurezza sul lavoro, soggetto a verifica da parte degli organi di vigilanza.
🧠 Che tipo di rischio va valutato
La valutazione deve riguardare, in funzione del contesto lavorativo:
- molestie verbali, psicologiche o fisiche;
- aggressioni da parte di colleghi, superiori, utenti, clienti o terzi;
- situazioni organizzative che favoriscono conflitti, isolamento o abuso di potere;
- mansioni esposte a contatto con il pubblico, lavoro solitario, turnazioni critiche.
Il rischio riguarda tutti i settori, non solo quelli tradizionalmente considerati “sensibili” (sanità, trasporti, servizi alla persona).
🛠️ Integrazione nel DVR
Nel Documento di Valutazione dei Rischi, il datore di lavoro dovrà:
- individuare i fattori di rischio specifici;
- valutare probabilità e gravità;
- definire misure preventive e protettive, ad esempio:
- procedure di gestione dei conflitti;
- formazione mirata;
- canali di segnalazione;
- misure organizzative e di supporto.
🎯 Perché è una svolta
Questa modifica segna un passaggio chiave:
👉 la tutela della salute e sicurezza non è più solo fisica, ma anche relazionale e organizzativa.
La prevenzione di violenze e molestie diventa parte integrante del sistema di sicurezza aziendale, al pari della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.