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Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce una novità di forte impatto culturale e operativo nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro: la prevenzione delle molestie e delle violenze entra a pieno titolo tra le misure generali di tutela.

L’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 159/2025 modifica l’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, inserendo la nuova lettera z-bis):

«la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori (…) nei luoghi di lavoro».
📌 Cosa cambia nella normativa

L’articolo 15 è uno dei pilastri del Testo Unico, perché elenca le misure generali di tutela su cui si fonda l’intero sistema prevenzionistico: valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione, formazione, organizzazione del lavoro.

Con l’introduzione della lettera z-bis, il legislatore equipara esplicitamente il rischio di molestie e violenze agli altri rischi professionali tradizionali (chimici, fisici, ergonomici, organizzativi).

⚠️ Cosa significa per le aziende

L’effetto pratico della norma è chiaro e immediato:

obbligo di valutare il rischio di violenze e molestie sul lavoro
obbligo di integrare tale valutazione nel DVR
✅ obbligo di programmare misure di prevenzione specifiche

Non si tratta più di una buona prassi o di un tema solo “etico” o HR, ma di un obbligo giuridico di sicurezza sul lavoro, soggetto a verifica da parte degli organi di vigilanza.

🧠 Che tipo di rischio va valutato

La valutazione deve riguardare, in funzione del contesto lavorativo:

  • molestie verbali, psicologiche o fisiche;
  • aggressioni da parte di colleghi, superiori, utenti, clienti o terzi;
  • situazioni organizzative che favoriscono conflitti, isolamento o abuso di potere;
  • mansioni esposte a contatto con il pubblico, lavoro solitario, turnazioni critiche.

Il rischio riguarda tutti i settori, non solo quelli tradizionalmente considerati “sensibili” (sanità, trasporti, servizi alla persona).

🛠️ Integrazione nel DVR

Nel Documento di Valutazione dei Rischi, il datore di lavoro dovrà:

  • individuare i fattori di rischio specifici;
  • valutare probabilità e gravità;
  • definire misure preventive e protettive, ad esempio:
    • procedure di gestione dei conflitti;
    • formazione mirata;
    • canali di segnalazione;
    • misure organizzative e di supporto.
🎯 Perché è una svolta

Questa modifica segna un passaggio chiave:
👉 la tutela della salute e sicurezza non è più solo fisica, ma anche relazionale e organizzativa.

La prevenzione di violenze e molestie diventa parte integrante del sistema di sicurezza aziendale, al pari della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

 

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