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🔴 Art. 2 D.Lgs. 81/08 (Definizioni – “Lavoratore”)

🔹 Ampliamento esplicito della nozione di lavoratore
La definizione di lavoratore viene rafforzata e resa più esplicita, includendo in modo chiaro anche:

  • beneficiari delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento;
  • le attività di alternanza scuola–lavoro;
  • tutte le ipotesi già richiamate dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalla normativa regionale.

🔹 Chiarimento sul perimetro di tutela
È confermato che tali soggetti sono equiparati ai lavoratori:

  • ai fini dell’applicazione delle norme di salute e sicurezza;
  • quando svolgono attività che comportano esposizione a rischi (laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici, biologici, ecc.).

Per le organizzazioni significa:

  • obbligo di valutazione dei rischi anche per tirocinanti e studenti;
  • estensione di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria ove prevista.

🔴 Art. 15 – Misure generali di tutela – Nuova lettera z-bis

▶️ Inserita tra le misure generali di tutela la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori

Cosa deve fare l’Azienda
✔️ obbligo di valutazione del rischio molestie e violenze
✔️ integrazione nel DVR
✔️ rischio equiparato a tutti gli altri rischi professionali

Consulta qui la news dedicata e contattaci per aggiornare la valutazione del rischio!

🆕 Tessera di riconoscimento / badge digitale art. 18 – Obblighi del datore di lavoro

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappaltopubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere adottato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’elenco degli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per i quali prevedere lo stesso obbligo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un altro decreto fornirà le modalità di attuazione del badge di cantiere, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Consulta la nostra news specifica sui badge di cantiere!

⬆️ Patente a crediti nei cantieri art. 27 Inasprimento del sistema sanzionatorio

✔️ sanzione minima: da 6.000 a 12.000 €
✔️ decurtazione automatica dei crediti per lavoro irregolare alla notifica del verbale
✔️ nuovo comma 7-bis per le violazioni indicate al n. 21 e 24 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti si applica automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza ingiunzione
✔️ flusso informativo obbligatorio Procure → INL in caso di infortuni gravi o mortali

🆕 Contenuti obbligatori – Notifica preliminare art. 99 + allegato XII

✔️ indicazione anche delle imprese subappaltatrici già selezionate

🔄 Formazione  art. 37  

Il decreto legge aggiorna la normativa sulla registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori tramite la formazione: il precedente libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con inserimento dei dati anche nella piattaforma SIISL.

Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento delle attività di formazione dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Resta confermato l’elenco dei contenuti minimi della formazione, con esplicito rafforzamento della valutazione dei rischi, ora chiaramente evidenziata come elemento centrale del percorso formativo.

🔹 Durata della formazione RLS
Confermata la durata minima di 32 ore iniziali, di cui 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione.

🔹 Aggiornamento periodico
Novità rilevante per le imprese con meno di 15 lavoratori:

  • l’aggiornamento periodico della formazione deve essere definito dalla contrattazione collettiva nazionale;
  • deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto:
    • della dimensione dell’impresa;
    • del livello di rischio per salute e sicurezza legato all’attività svolta.

🔹 Nota aggiuntiva – Settore turismo e pubblici esercizi
Richiamata la Legge 29 dicembre 2025 n. 198 – art. 1-bis, che stabilisce un termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza per:

  • imprese turistico-ricettive;
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In tali casi, considerato il basso livello di rischio, la formazione (ed eventuale addestramento specifico) può essere completata entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro o dall’utilizzo del lavoratore.

⬆️ Rafforzata Sorveglianza sanitaria artt. 20-41 e nuovo compito Medico competente artt. 25 – 39

Entro il 31 dicembre 2026, tramite accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali, devono essere riviste le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.

È previsto che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possano essere effettuati oltre che dal medico competente, anche dal personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza con funzioni di vigilanza delle aziende unità sanitarie locali (non più quindi solo dai medici del lavoro).

In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, viene introdotta una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (art. 20 comma 2 lett. i).

Con l’introduzione della nuova lettera a-bis all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al Medico Competente viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.

Inoltre, la modifica introdotta all’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, entro 12 mesi, il Ministero della Salute definisca — tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l’esecuzione delle proprie attività.

🔄 Art. 51 – Organismi paritetici

✔️ comunicazioni annuali obbligatorie a INAIL, INL e organi di vigilanza
✔️ dati su:

  • imprese aderenti
  • formazione erogata
  • RLS territoriali
  • asseverazioni
  • consulenze con esito positivo

🆕 Chiarimento normativo DPI art. 77

Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano sempre efficienti e igienicamente idonei, provvedendo alla loro manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. La modifica chiarisce inoltre che lo stesso obbligo si applica anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono funzione di dispositivo di protezione individuale.

🔄 Revisione requisiti art. 113 – Scale verticali

Il D.L. 159/2025 ha aggiornato i requisiti di sicurezza applicabili alle scale verticali permanenti, intervenendo sulle misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall’alto e adeguando le soluzioni tecniche ammesse. La disciplina previgente prevedeva l’obbligo della gabbia di protezione per le scale di altezza superiore a 5 metri e con inclinazione oltre i 75 gradi; nel corso dell’iter di conversione in legge, il Parlamento è intervenuto sul testo del decreto-legge confermando tale soglia, che nella versione iniziale era stata temporaneamente ridotta. È invece rimasta ferma la possibilità, introdotta dal decreto, di adottare in alternativa alla gabbia di sicurezza idonei sistemi di protezione individuale anticaduta, da individuare e motivare sulla base della valutazione dei rischi.

Un’ulteriore modifica di rilievo riguarda il regime transitorio: per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, l’applicazione delle nuove disposizioni è differita al 1° febbraio 2026, al fine di consentire un adeguamento graduale delle installazioni esistenti. Restano infine confermati i requisiti dimensionali già previsti, con riferimento alla distanza minima dei pioli dalla parete, pari ad almeno 15 centimetri, e, in caso di adozione della gabbia di sicurezza, alle caratteristiche delle maglie e alla distanza massima tra i pioli e la parete della gabbia opposta, che non deve superare i 60 centimetri, così da prevenire il rischio di caduta dell’utilizzatore verso l’esterno.

🔄 Riorganizzazione art. 115 – Sistemi anticaduta

Il decreto-legge modifica l’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 e riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:

  • dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza);
  • definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo.

Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116.

⚖️ Revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende virtuose

L’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

🔍 Linee guida nazionali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss)

Il D.L. 159/2025 introduce un’importante novità in materia di prevenzione: entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro dovrà emanare linee guida nazionali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss).

Le nuove disposizioni si applicheranno alle imprese con più di 15 dipendenti e rappresentano un passo deciso verso una sicurezza sempre più proattiva, basata sull’analisi degli eventi che avrebbero potuto causare un infortunio, ma che non lo hanno fatto per circostanze fortuite.

▶️ Cosa prevederanno le linee guida

Le linee guida dovranno definire:

✅ Identificazione dei near miss

  • criteri per riconoscere e classificare i mancati infortuni;
  • uniformità nella raccolta delle segnalazioni.

✅ Tracciamento e analisi

  • modalità di registrazione degli eventi;
  • analisi delle cause (organizzative, tecniche, comportamentali);
  • collegamento con le misure di prevenzione.

✅ Comunicazione dei dati

  • modalità con cui le imprese trasmettono dati aggregati;
  • informazioni su:
    • eventi segnalati;
    • azioni correttive e preventive adottate.

✅ Monitoraggio nazionale

  • criteri per la redazione di un rapporto annuale nazionale sui near miss;
  • utilizzo dei dati per:
    • definire interventi formativi;
    • orientare azioni di supporto tecnico alle imprese.

🎯 Perché i near miss diventano centrali

L’attenzione ai mancati infortuni sposta il focus della sicurezza:

  • dall’infortunio alla prevenzione dell’evento;
  • dalla reazione all’anticipazione del rischio.

Per le aziende, questo significa iniziare a strutturare sistemi di segnalazione, analisi e miglioramento continuo, anche in vista delle future linee guida ministeriali.

 

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