Skip to main content

La Legge di Bilancio 2026 – Legge 30 dicembre 2025 n. 199, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30/12/2025 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto importanti modifiche all’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati e le esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Contestualmente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato il calendario definitivo per l’avvio del FIR digitale, che diventerà operativo dal 13 febbraio 2026.

🔹 Chi resta obbligato all’iscrizione al RENTRI

Restano tenuti all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI):

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati dall’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (con più di 10 dipendenti).

🔹 Le nuove esclusioni introdotte dalla Legge 199/2025

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis introduce due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

✅ 1. Consorzi e sistemi di gestione

Sono esclusi:

  • i Consorzi;
  • i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’art. 237, comma 1, D.Lgs. 152/06.

✅ 2. Produttori rientranti nell’art. 190, commi 5 e 6

Sono esclusi dall’obbligo RENTRI i produttori di rifiuti per i quali non sussiste l’obbligo del registro cronologico, tra cui:

Art. 190, comma 5 Art. 190, comma 6

· imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari ≤ 8.000€;

· imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);

· produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti.

 

· imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

· attività con codici ATECO 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 (parrucchieri, estetisti, manicure/pedicure, tatuaggi e piercing);

· produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.

🔹 Attenzione: trasporto dei propri rifiuti

I produttori che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8, sono obbligati al RENTRI solo se lo sono in qualità di produttori (in base a tipologia di rifiuti e dimensione aziendale).

🔹 Sei già iscritto ma ora rientri tra gli esclusi?

Gli operatori già iscritti al RENTRI che rientrano nelle nuove esclusioni devono:
▶️ presentare domanda di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.

In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

🔹 FIR digitale: calendario operativo

Il FIR digitale diventerà obbligatorio dal 13 febbraio 2026.

📅 Date chiave:

  • 22 gennaio 2026: rilascio in produzione di APP, API e servizi di supporto;
  • 12 febbraio 2026: attivazione completa del sistema;
  • 13 febbraio 2026: avvio ufficiale del FIR digitale.

I produttori non iscritti al RENTRI dovranno comunque registrarsi nell’area:
▶️ “Produttori di rifiuti non iscritti”
per la gestione del FIR cartaceo conforme al nuovo modello.

Fonti ufficiali

Il nostro team di tecnici è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Contattateci qui!