La Legge di Bilancio 2026 – Legge 30 dicembre 2025 n. 199, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30/12/2025 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto importanti modifiche all’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati e le esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Contestualmente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato il calendario definitivo per l’avvio del FIR digitale, che diventerà operativo dal 13 febbraio 2026.
🔹 Chi resta obbligato all’iscrizione al RENTRI
Restano tenuti all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI):
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati dall’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (con più di 10 dipendenti).
🔹 Le nuove esclusioni introdotte dalla Legge 199/2025
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis introduce due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
✅ 1. Consorzi e sistemi di gestione
Sono esclusi:
- i Consorzi;
- i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’art. 237, comma 1, D.Lgs. 152/06.
✅ 2. Produttori rientranti nell’art. 190, commi 5 e 6
Sono esclusi dall’obbligo RENTRI i produttori di rifiuti per i quali non sussiste l’obbligo del registro cronologico, tra cui:
| Art. 190, comma 5 | Art. 190, comma 6 |
|
· imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari ≤ 8.000€; · imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8); · produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti.
|
· imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi; · attività con codici ATECO 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 (parrucchieri, estetisti, manicure/pedicure, tatuaggi e piercing); · produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa. |
🔹 Attenzione: trasporto dei propri rifiuti
I produttori che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8, sono obbligati al RENTRI solo se lo sono in qualità di produttori (in base a tipologia di rifiuti e dimensione aziendale).
🔹 Sei già iscritto ma ora rientri tra gli esclusi?
Gli operatori già iscritti al RENTRI che rientrano nelle nuove esclusioni devono:
▶️ presentare domanda di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.
🔹 FIR digitale: calendario operativo
Il FIR digitale diventerà obbligatorio dal 13 febbraio 2026.
📅 Date chiave:
- 22 gennaio 2026: rilascio in produzione di APP, API e servizi di supporto;
- 12 febbraio 2026: attivazione completa del sistema;
- 13 febbraio 2026: avvio ufficiale del FIR digitale.
I produttori non iscritti al RENTRI dovranno comunque registrarsi nell’area:
▶️ “Produttori di rifiuti non iscritti”
per la gestione del FIR cartaceo conforme al nuovo modello.
Fonti ufficiali
- Termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale
- Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI