Nuove linee guida antincendio per impianti fotovoltaici: aggiornamenti e principali novità
L’articolo analizza la nuova Linea guida di prevenzione incendi per impianti fotovoltaici (Nota DCPREV n. 14030/2025), evidenziando le differenze rispetto alle precedenti disposizioni del 2012. Vengono illustrate le principali novità relative a campo di applicazione, definizioni, misure tecniche e le implicazioni per progettazione, installazione, manutenzione e gestione della sicurezza antincendio.
È stata emanata, con Nota prot. DCPREV. n. 14030 del 01/09/2025, la nuova “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”, che aggiorna e sostituisce i precedenti riferimenti (nota prot. DCPREV. n. 1324 del 07/02/2012 e nota prot. DCPREV. n. 6334 del 04/05/2012).
Trattandosi di una linea guida, le disposizioni si applicano a partire dalla data di pubblicazione.
✅ Campo di applicazione delle Linee Guida VVF 2025
Le linee guida si applicano a progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in c.c. non superiore a 1500 V, ubicati in attività soggette ai sensi del DPR 151/2011:
- incorporati nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali;
- installati su pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti;
- installati su pensiline indipendenti a copertura di parcheggi, qualora “interferenti” con attività soggette.
Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti fotovoltaici:
- a terra;
- del tipo plug & play;
- di potenza inferiore a 800 W;
- agri-voltaici, se a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette;
- a concentrazione solare (su strutture di sostegno ad inseguimento solare).
𝓒𝓸𝓼𝓪 𝓬𝓪𝓶𝓫𝓲𝓪
Vengono definite alcune esclusioni dal campo di applicazione, non previste dalle precedenti linee guida.
Si introduce il concetto di impianti fotovoltaici “interferenti” ovvero quegli impianti che, pur non rientrando nella definizione di “incorporati” (come da definizione della Nota prot. n. 6334 del 04/05/2012), per la loro vicinanza all’edificio o per la possibilità di propagazione dell’incendio nei confronti delle prossimità, possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio. Si intendono inoltre “interferenti” gli impianti in cui una parte (inverter e sezione in c.c.) è posizionata all’interno della generatrice della superficie cilindrica del fabbricato.
Si specifica che le linee guida si applicano anche a impianti installati su pergole, tettoie e pensiline pertinenti al fabbricato dell’attività soggetta.
✅ Procedimenti di prevenzione incendi
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, ma la loro progettazione e installazione all’interno o a servizio di attività soggette costituisce sempre una modifica rilevante ai sensi del DM 07/08/2012.
Nel caso in cui la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, i responsabili delle attività di categoria B e C sono tenuti a richiedere al Comando VVF nuova istanza di valutazione del progetto.
Negli altri casi (modifica con aggravio del rischio per attività di categoria A – modifica senza aggravio del rischio per tutte le categorie), i responsabili delle attività presentano al Comando VVF la SCIA antincendio.
𝓒𝓸𝓼𝓪 𝓬𝓪𝓶𝓫𝓲𝓪
Nulla di sostanziale, la Nota 14030/2025 conferma sostanzialmente le procedure già definite con la Nota 6334/2012, chiarendo che l’adozione delle prescrizioni tecniche della linea guida, in assenza di specifiche criticità emerse dalla valutazione del rischio di incendio, non comporta aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
✅ Obiettivi di sicurezza antincendio, misure di prevenzione e protezione generali e specifiche, manutenzione degli impianti fotovoltaici
È possibile distinguere tra impianti fotovoltaici incorporati e non incorporati in un edificio.
In caso di impianti incorporati, i moduli/pannelli fotovoltaici possono essere:
- applicati sull’involucro edilizio, senza alcun requisito costruttivo o funzionale (impianti BAPV, building applied photovoltaics);
- integrati nell’edificio dal punto di vista architettonici e costruttivo/funzionale (impianti BIPV, building integrated photovoltaics)
Un’ulteriore distinzione è prevista tra pannelli fotovoltaici installati in copertura oppure in facciata.
𝓒𝓸𝓼𝓪 𝓬𝓪𝓶𝓫𝓲𝓪
Vengono esplicitati gli specifici obiettivi di sicurezza antincendio che gli impianti fotovoltaici devono garantire, mentre in precedenza si faceva genericamente riferimento ai requisiti di base delle opere da costruzione di cui al regolamento UE n. 305/2011.
Oltre alle indicazioni generali, vengono ora riportate indicazioni specifiche per ciascuna modalità di installazione e si analizzano le principali misure di prevenzione e protezione antincendio generali (ovvero che si applicano per tutte le modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici) e quelle specifiche per gli impianti BAPV installati in copertura.
La nuova linea guida dedica un capitolo specifico alla manutenzione degli impianti fotovoltaici, sottolineando l’importanza di registrare tutte le attività di manutenzione e controllo svolte sul registro degli impianti e delle attrezzature antincendio, come previsto dal D.M. 1° settembre 2021. Oltre alla manutenzione ordinaria, è introdotto l’obbligo di eseguire verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico che siano documentate almeno ogni due anni, o comunque ad ogni trasformazione, modifica o ampliamento dell’impianto.
Per i dettagli tecnici si rimanda alla linea guida (SCARICA FILE PDF)