Modello OT23 2026 e guida alla compilazione
Ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al D.M. 27 febbraio 2019, l’INAIL ha pubblicato l’Istruzione operativa che aggiorna il Modello OT23 da utilizzare per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa 2026, con la relativa guida, definiti con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
QUALI SONO LE SCADENZE?
L’iniziativa mira a premiare le imprese che nel corso del 2025 hanno adottato misure migliorative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntive rispetto agli obblighi normativi minimi del D.Lgs. 81/2008. Le novità introdotte riguardano sia il contenuto tecnico degli interventi ammissibili sia le modalità di presentazione della domanda, che potrà essere inoltrata entro il 2 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile sul portale INAIL.
Gli interventi di miglioramento devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025 ed occorre pertanto attivarsi per tempo.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI DAL MODELLO OT23?
Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.
È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo. La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.
Il modulo di domanda presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 aree tematiche che conservano la precedente denominazione:
- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Nulla varia in relazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell’anno 2025, che prevede due tipologie di interventi in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento:
- interventi di tipo “A” (maggiore efficacia prevenzionale e onerosità);
- interventi di tipo “B” (minore valenza).
Per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
I miglioramenti per la prevenzione dei lavoratori, riconoscibili dalla lettera P (pluriennale), possono essere ripetuti negli anni successivi, a patto che risulti in regola la documentazione relativa agli anni precedenti.
Gli interventi possono essere effettuati su una o più Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) dell’azienda meno quelli delle sezioni E e l’intervento F-5 (piano per la gestione delle emergenze in caso di incendio) che devono essere realizzati su tutte le PAT per risultare validi.
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?
Lo sconto sui premi varia tra il 5% ed il 28% in base alle dimensioni aziendali:
| lavoratori-anno | riduzione |
| fino a 10 | 28% |
| da 11 a 50 | 18% |
| da 51 a 200 | 10% |
| oltre 200 | 5% |
Per le aziende che hanno iniziato l’attività da meno di 2 anni la riduzione sarà dell’8%.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE
Il datore di lavoro deve risultare:
- in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, verificabili tramite DURC online, che deve includere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso;
- in regola con le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con verifica effettuata presso gli organi di vigilanza competenti (art. 13 D.Lgs. 81/2008), in attesa di una banca dati centralizzata.
Non si considerano le irregolarità oggetto di accertamenti non definitivi o sospesi per contenzioso.
Le verifiche sono eseguite dalla sede Inail competente. In caso di mancata regolarità contributiva o di sicurezza o interventi dichiarati non realizzati, l’Inail non concede la riduzione dei premi o li revoca richiedendo quelli dovuti con sanzioni.
NOVITÀ E MODIFICHE AL MODELLO OT23 RISPETTO AL 2025
Sono state effettuate modifiche ai seguenti interventi per precisarne e aggiornarne l’ambito di applicazione:
- A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
- C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
- C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
- C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
- C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
- E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/02/2014”.
- È stato eliminato l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11/10/2024 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Gli articoli da 8 a 20 del D.Lgs. n. 135/2024 hanno, infatti, novellato il capo II da “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” a “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione” del titolo IX del D.Lgs. 81/08, estendendo l’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431. Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D-5 con contenuto invariato.
È possibile scaricare gratuitamente la documentazione messa a disposizione dall’Inail, qui allegata, che comprende:
- Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026
- Guida alla compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026
L’Istituto sottolinea come le misure migliorative adottate non solo permettano una riduzione del premio assicurativo, ma contribuiscano in modo concreto alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuri e salubri. Per molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, si tratta di un’occasione per integrare efficacemente la gestione della sicurezza con il controllo dei costi.
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